Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).

      1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento e individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
      2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d),

 

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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.